top of page

DEFINIZIONI UTILI

Differenze importanti da tenere a mente

Quando ci riferiamo alla Santa Sede, molto spesso tendiamo erroneamente a confonderla con la Città del Vaticano e ad utilizzare i due termini in modo intercambiabile. 
​É molto importante tenere a mente che le due entità hanno natura, struttura e funzioni diverse, in quanto la Santa Sede è il corpo centrale di governo di tutta la Chiesa Cattolica Romana, che è situata all'interno della Città del Vaticano, uno Stato indipendente che si colloca sulla collina del Vaticano.

SANTA SEDE

vaticano_sanpietro_fg.jpeg

La Santa Sede (o Sede Apostolica) era il nome dato nel primo cristianesimo ad ogni chiesa fondata dagli apostoli; più tardi fu riservato solo alla Chiesa Romana.

Il Codex iuris canonici (can. 361) afferma che il termine "S." o "Sede Apostolica" si riferisce non solo al Romano Pontefice ma anche, a meno che la natura della materia o il contesto non indichino diversamente, alla Segreteria di Stato, al Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa (dal 1989 un secondo dipartimento della Segreteria di Stato), al Collegio dei Cardinali, agli uffici e agli altri organi della Curia Romana.

La S. è l'organo di governo della Chiesa cattolica. Nel quadro dell'ordine canonico (Cod. iur. can, can. 113, par. 1) il fondamento della posizione speciale della S. si vede nella volontà positiva di Gesù Cristo di stabilire la sua Chiesa come una società religiosa monarchica, conferendo a Pietro e ai suoi successori, i Romani Pontefici, il pieno e supremo primato di giurisdizione, unito al potere di insegnare, santificare e governare tutte le Chiese e i singoli fedeli, a cui è annesso il diritto di suprema amministrazione, un'autorità giudiziaria confortata dal carisma dell'infallibilità. Nel diritto internazionale, la S. è un soggetto a sé stante.

La sua personalità internazionale deriva dal suo carattere di membro della comunità internazionale investito di poteri originari, cioè non derivanti da un altro soggetto di diritto internazionale.

In virtù di questo status giuridico, la S. è destinataria di tutte le norme di diritto internazionale generale, eccetto solo quelle che sono incompatibili con il suo carattere speciale e la sua sfera d'azione naturale (per esempio le norme internazionali applicabili nei conflitti armati).

La Santa Sede è un'entità separata dallo Stato della Città del Vaticano, creato nel 1929, come lo era fino al 1870 rispetto allo Stato Pontificio. La personalità giuridica internazionale della S. si manifesta nel diritto attivo e passivo di legazione (agenti diplomatici), nella conclusione di accordi multilaterali (trattati), per lo più legati alla protezione dei diritti umani, nella partecipazione a organizzazioni internazionali come membro, come nel caso dell'Unione Postale Internazionale e dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, o come osservatore permanente, come nel caso delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa.
Tra i vari tipi di trattati che la Santa Sede può stipulare ci sono i concordati - accordi bilaterali che regolano il rapporto dell'altra parte con i fedeli e le istituzioni cattoliche. Oltre ad essi, la Santa Sede conclude altri accordi internazionali con diversi soggetti: un esempio è il Trattato Lateranense. Come soggetto di diritto internazionale, la Santa Sede e i suoi organi godono, come gli Stati, di un'esenzione dalla giurisdizione nazionale, e la speciale situazione territoriale creata tra lo Stato italiano unitario e la S. comporta alcuni obblighi speciali da parte dell'Italia. Assunti unilateralmente subito dopo il settembre 1870 (circolare del Ministero degli Affari Esteri italiano del 18 ottobre 1870 e Legge delle Guarentigie del 13 marzo 1871), questi obblighi sono ora soggetti all'articolo 12 del Trattato lateranense, in base al quale lo Stato italiano si impegna a permettere ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri accreditati presso la S. di risiedere sul territorio italiano e a trattarli secondo il diritto internazionale generale. Questo obbligo esiste anche se gli agenti sono organi di Stati con cui l'Italia non ha relazioni diplomatiche (ma non per gli Stati in guerra con l'Italia).

CITTÀ DEL VATICANO

Lo Stato della Città del Vaticano, con una superficie di soli quarantaquattro ettari, è il più piccolo stato indipendente del mondo, sia in termini di popolazione che di estensione territoriale. Oltre al territorio dello Stato, la giurisdizione si estende su parti di Roma e fuori Roma che godono del diritto di "extraterritorialità".

Lo Stato della Città del Vaticano è stato istituito con il Trattato Lateranense, firmato l'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, con il quale lo Stato è stato costituito come un'organizzazione sovrana di diritto internazionale pubblico, creata per assicurare alla Santa Sede, come istituzione suprema della Chiesa cattolica, "l'assoluta e visibile indipendenza e garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale", come dichiarato nel preambolo del Trattato.

La Chiesa cattolica conduce la sua missione evangelica sia attraverso le varie Chiese particolari e locali, sia attraverso il suo governo centrale, il quale è composto dal Sommo Pontefice e dagli organismi che lo assistono nell'esercizio delle sue responsabilità verso la Chiesa universale, la Santa Sede.

La forma di governo è la monarchia assoluta. Il Capo dello Stato è il Sommo Pontefice, che ha pieno potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Questi poteri, durante il periodo della Sede Vacante, sono delegati al Collegio dei Cardinali. Oltre che dal Sommo Pontefice, il potere legislativo è esercitato a suo nome da una Commissione composta dal Cardinale Presidente e da altri Cardinali nominati per un periodo di cinque anni.

image_1108499_20200915_ob_80aee5_vat3.jpeg
bandiera-citta-del-vaticano.jpeg

L'autorità esecutiva è delegata al Presidente della Commissione, che in tale veste assume il titolo di Presidente del Governatorato ed è assistito dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale. È responsabile delle Direzioni e Uffici centrali in cui è organizzato il Governatorato, cioè dell'insieme di organi attraverso i quali si esercita questo potere. Il potere giudiziario è esercitato in nome del Sommo Pontefice dagli organi stabiliti secondo l'ordinamento giudiziario dello Stato.

Lo Stato della Città del Vaticano possiede una propria bandiera con due campi divisi verticalmente, uno giallo, aderente l’asta, e l'altro bianco, su cui è raffigurata la tiara papale con le chiavi decussate.

Esso conia la propria moneta, attualmente l'euro, ed emette i propri francobolli. Il Vaticano pubblica il quotidiano, "L'Osservatore Romano", fondato nel 1861, e dal 1931 ha una stazione radio, Radio Vaticana, che trasmette in tutto il mondo in varie lingue.

Le esigenze di sicurezza del Papa e dello Stato sono soddisfatte dal Corpo della Guardia Svizzera, fondato nel 1506, i cui membri indossano un'uniforme che la tradizione vuole disegnata da Michelangelo, e dal Corpo della Gendarmeria, responsabile di tutti i servizi di polizia e sicurezza dello Stato.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2022
Le relazioni dell'Italia e della Francia con la Santa Sede.
Creato con Wix.com

bottom of page